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Competition Policy

Modulo per la denuncia di aiuti di Stato

Su questa pagina si può presentare una denuncia contro presunti aiuti di Stato illegali. La pagina è disponibile in 23 lingue. Utilizzare il menu a discesa in alto a destra per selezionare un'altra lingua.

Perché presentare una denuncia?

Le denunce rappresentano una fonte essenziale di informazioni per rilevare violazioni della normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, il regolamento di procedura prevede che la Commissione esamini qualsiasi denuncia presentata da una parte interessata.

Qual è la base giuridica?

Il "regolamento di procedura": regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che sostituisce il regolamento n. 659/1999 del Consiglio), GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

Il "regolamento di esecuzione": regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate, GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14.

Come stabilire se una misura costituisce aiuto di Stato?

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Perché una misura sia classificata come aiuto di Stato, devono pertanto essere soddisfatte insieme le cinque condizioni seguenti:

  1. utilizzo di risorse statali
  2. vantaggio economico
  3. selettività (il fatto cioè che l'aiuto favorisca determinate imprese o produzioni)
  4. effetti sulla concorrenza
  5. effetti sugli scambi tra Stati membri.

Per ulteriori dettagli, consultare la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Chi ha titolo per presentare denuncia?

A norma dell'articolo 24 del regolamento di procedura, solo gli interessati possono presentare denunce per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine le persone fisiche e giuridiche che presentano una denuncia a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura devono dimostrare di essere "interessati" ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento (vedere in tal senso anche l'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione).

In base alla definizione di cui all'articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura, per interessati si intende "qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali."

Perché è importante utilizzare il modulo di denuncia?

L'uso del modulo è obbligatorio a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura. A norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, gli interessati sono tenuti a compilare il modulo di cui all'allegato IV e fornire tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Questa disposizione è finalizzata a facilitare la gestione delle denunce, poiché assicura che la Commissione riceva tutte le informazioni pertinenti su presunti aiuti illegali o sulla presunta attuazione abusiva di aiuti.

Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (articolo 11 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione).

Ai denuncianti che hanno presentato informazioni incomplete la Commissione chiederà di fornire i dati mancanti entro un termine stabilito. In mancanza di una risposta tempestiva, la denuncia sarà considerata ritirata.

Su richiesta motivata, la Commissione può esentare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo (articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione).

Dove posso trovare il modulo e come posso inviare la denuncia?

Il modulo di denuncia può essere scaricato qui.

Verificare che siano stati compilati tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco (*). Una volta compilato, il modulo va inviato per e-mail o su carta per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Belgio
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

La Commissione incoraggia vivamente la comunicazione elettronica rispetto a quella cartacea.

Attenzione! Raccomandazioni per l'invio delle denunce per e-mail:
  • gli allegati non devono superare 3 MB
  • se l'e-mail supera tale dimensione, si raccomanda di inviare una seconda e-mail con lo stesso "oggetto" e il riferimento "email 2"
  • se è necessario presentare un'ampia documentazione, si può anche inviare un CD ROM per posta all'indirizzo indicato sopra.

Se la denuncia contiene informazioni riservate, si prega di inviare due versioni: una versione riservata e una versione non riservata senza segreti aziendali o altre informazioni confidenziali.

Che cosa succede una volta inviata la denuncia?

Il mittente riceverà un avviso di ricezione della denuncia entro 15 giorni lavorativi. La Commissione esaminerà le informazioni fornite e comunicherà quanto prima l'esito dell'esame all'autore della denuncia (vedere la sezione 9 riguardante le denunce del Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato).

La versione non riservata della denuncia potrà essere inviata allo Stato membro interessato affinché possa formulare le sue osservazioni.

È possibile sottoporre un caso ad un tribunale nazionale?

L'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti di aiuti di Stato ("clausola di sospensione") ha effetto diretto e le parti lese da un aiuto di Stato erogato in violazione di tale clausola ("aiuto illegale") possono invocarlo dinanzi ai tribunali nazionali. Pertanto, la persona fisica o giuridica, i cui interessi siano stati compromessi dal presunto aiuto illegale, può adire i tribunali nazionali, che devono valutare il caso senza tenere conto dell'esistenza di un procedimento parallelo presso la Commissione. Le azioni intentate dinanzi ai tribunali nazionali possono costituire un mezzo di ricorso importante, che può apportare un risarcimento immediato alle parti lese da un aiuto di Stato illegale. I provvedimenti che possono essere presi dalle giurisdizioni nazionali includono: la sospensione del pagamento di un aiuto illegale; il recupero dell'aiuto illegale (indipendentemente dalla sua compatibilità); il recupero degli interessi dovuti per la durata dell'illegalità; il risarcimento dei danni a concorrenti e a terzi interessati; misure provvisorie contro l'aiuto illegale.

Tuttavia, la Commissione non può offrire consulenza sui mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale nei singoli casi. Maggiori informazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte dei tribunali nazionali sono disponibili su questa pagina.

 

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